A chi è rivolto
A tutti i cittadini interessati ad effettuare il cambio di residenza.
A tutti i cittadini interessati ad effettuare il cambio di residenza.
Le istanze possono essere presentate:
a) che la dichiarazione sia scannerizzata;
b) tramite il portale ANPR al seguente link https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-anagrafici/cambio-di-residenza. Il cittadino può identificarsi con l’uso della carta d’identità elettronica (CIE), dello SPID, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata/mail del richiedente.
Gli indirizzi a cui è possibile trasmettere le istanze sono i seguenti:
EMAIL: comunecannobio@cannobio.net
PEC: protocollo@comunecannobiopec.it
Il cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve inoltre allegare valido titolo di soggiorno o ricevuta di avvenuta richiesta del medesimo.
L'iscrizione nei Registri anagrafici del Comune e l'aggiornamento dei dati ANPR.
Fermo restando che la decorrenza giuridica del cambio di residenza ha inizio dalla data di presentazione della dichiarazione, entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia.
Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede all’accertamento dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione anagrafica (innanzi tutto l’effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto.
In caso di accertamento negativo l’Ufficiale d’Anagrafe provvede a comunicare all’interessato i requisiti mancanti o l’esito negativo degli accertamenti svolti. In tal caso l’interessato, entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
La comunicazione del preavviso di rigetto sospende i termini del procedimento che riiniziano a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.
In caso di accertamento negativo si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 i quali dispongono, rispettivamente, la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.
Nessun costo previsto.
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Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Aggiornamento ogni 10 minuti
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