A chi è rivolto
La richiesta può essere presentata dai singoli cittadini.
La richiesta può essere presentata dai singoli cittadini.
L’accesso agli atti amministrativi è disciplinato dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 e dal D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352.
L’accesso in via “informale” consiste in una richiesta verbale all’ufficio competente esibendo un documento di identità.
L’accesso “formale” è necessario quando non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero quando sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse in base alle informazioni ed alle documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento.
La domanda di accesso formale è sempre necessaria quando compromette il diritto alla riservatezza di terzi.
La richiesta è redatta in carta semplice compilando il modulo predisposto dall’Amministrazione.
L’esame dei documenti è gratuito, salvo il rimborso dei costi di ricerca e di riproduzione. E’ assoggettato al pagamento dell’imposta di bollo il solo rilascio di copia in forma autentica.
L’istanza deve essere presentata in modalità telematica attraverso il relativo portale.
Spid - CNS - CIE
Il rilascio o il diniego all'accesso a seconda della richiesta presentata.
Il procedimento deve concludersi nel termine di 30 giorni a norma dell’ Art. 25 L. 7 agosto 1990 n. 241 comma 4, decorrenti dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente.
Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l’Amministrazione, entro 10 giorni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad accettarne la ricezione.
Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.
Nel caso in cui il richiedente non sia proprietario o non abbia delega della proprietà, l’ufficio provvederà ad avviare procedimento amministrativo volto ad informare la proprietà ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e del D.P.R. 4 aprile 2006 n. 184 .
L'invio dell'istanza è gratuito.
Successivemente, verranno richiesti i diritti per i costi di riproduzione e di ricerca come segue:
COSTI DI RIPRODUZIONE (solamente in caso di rilascio di copia cartacea):
- Per ogni facciata del formato A/4: € 0,30;
- Per ogni facciata del formato A/3: € 0,60.
DIRITTI DI RICERCA
- Per ogni documento richiesto relativo a pratiche non ancora concluse o concluse da meno di 12 mesi: € 5,00;
- Per ogni documento richiesto relativo a pratiche concluse da più di 12 mesi: € 15,00;
- All'ora per ogni documento la cui ricerca, per la sua complessità. richieda più di un'ora di tempo. Il tempo richiesto è certificato dal Responsabile del Servizio Competente: € 20,00 all'ora.
Il pagamento potrà essere effettuato mediante pagamento spontaneo con il Servizio PagoPa alla voce "Diritti di segreteria"
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Valutazione della documentazione presentata
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Aggiornamento ogni 10 minuti
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