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Accesso civico

Descrizione

Accesso civico

L'accesso civico è il diritto riconosciuto a chiunque di richiedere dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

L'esercizio del diritto è gratuito, salvo gli eventuali costi di riproduzione su supporti materiali, e non richiede una specifica motivazione.

 

Accesso civico semplice

L'accesso civico semplice, disciplinato dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, consente a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati soggetti a pubblicazione obbligatoria che l'Amministrazione abbia omesso di pubblicare.

La richiesta deve essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Responsabile: Segretario comunale – RPCT
Email: segretario@cannobio.net
Telefono: 0323 738209

La richiesta può essere inviata anche tramite PEC all'indirizzo protocollo@comunecannobiopec.it oppure presentata al Protocollo comunale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni. In caso di accoglimento, l'Amministrazione pubblica quanto richiesto e comunica al richiedente il relativo collegamento.

Modulistica

Modulo per l'accesso civico semplice

Potere sostitutivo

Nei casi di ritardo o mancata risposta è possibile rivolgersi al titolare del potere sostitutivo individuato ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della Legge 241/1990.

[Inserire nominativo, qualifica e recapiti del titolare del potere sostitutivo.]

 

Accesso civico generalizzato

L'accesso civico generalizzato, disciplinato dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, consente a chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall'Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria, nel rispetto delle esclusioni e dei limiti previsti dall'art. 5-bis del medesimo decreto.

La richiesta non necessita di motivazione e può essere presentata all'ufficio che detiene i documenti, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) o agli altri uffici competenti secondo l'organizzazione comunale.

Recapiti istituzionali

Il procedimento si conclude con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni, salve le sospensioni previste dalla normativa.

In caso di diniego totale o parziale, oppure di mancata risposta, può essere presentata richiesta di riesame al RPCT, che decide entro 20 giorni, salve le sospensioni previste dalla legge. Restano inoltre disponibili i rimedi presso il difensore civico competente e il giudice amministrativo.

Modulistica

Modulo per l'accesso civico generalizzato

 

Accesso documentale

L'accesso documentale, disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della Legge 241/1990, è riconosciuto ai soggetti che dimostrino un interesse diretto, concreto e attuale, collegato al documento richiesto.

Le informazioni e le modalità di presentazione delle richieste sono disponibili nella pagina dedicata del sito istituzionale.

Richiedere l'accesso agli atti

 

Registro degli accessi

In attuazione delle indicazioni ANAC in materia di accesso civico, sono resi disponibili i registri delle richieste di accesso ricevute dall'Amministrazione, con indicazione dell'oggetto, della data di presentazione, dell'esito e della data della decisione, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

I registri sono organizzati per annualità e aggiornati con cadenza semestrale.

[Inserire tabella dei registri annuali]

Riferimenti normativi

  • Artt. 5 e 5-bis del D.Lgs. 33/2013.

  • Artt. 22 e seguenti della Legge 241/1990.

  • Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016.

  • Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017.

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Ultimo aggiornamento: 23/10/2026, 11:44

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