Statuto e regolamenti
Statuto e regolamenti comunali
STATUTO DEL COMUNE DI CANNOBIO
(Clicca qui per scaricare il pdf dello Statuto)
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T I T O L O I
P R I N C I P I G E N E R A L I
E I S P I R A T O R I
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
E ISPIRATORI
Art. 1
COMUNITA', LOCALE, STATUTO, COMUNE
Il Comune è ente autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e ne tutela il patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale secondo i principi della Costituzione Repubblicana e delle leggi dello Stato.
Lo Statuto è:
a) l'espressione della sovranità della Comunità nel territorio;
b) costituisce l'assetto giuridico della comunità locale uniformando le sue regole alle peculiari esigenze che la caratterizzano;
individua le funzioni che il Comune esercita unitamente a quelle attribuite o delegate dalle Leggi Statali e Regionali.
Il Comune cura gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, culturale, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.
Il Comune di Cannobio si fregia del titolo di CITTA' concesso con Decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 5 aprile 2006 in riconoscimento dell'importante tradizione storica e dell'attuale importanza turistica dell'abitato, porta d'accesso fra Italia e Svizzera sul Lago Maggiore.
Art. 2
FUNZIONI DEL COMUNE
Il Comune esercita le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organici di servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio, della tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente, dello sviluppo economico e della polizia amministrativa, salvo quanto non sia espressamente attribuito dalle leggi ad altri soggetti.
Art. 3
PROMOZIONE DELLE DIFFERENZE
PARI OPPORTUNITA'
II Comune riconosce nella differenza delle persone ed i sessi un valore, la considera una risorsa in grado di produrre forma di convivenza sociale in cui possono esprimersi i contributi dei singoli e rimuove tutti quegli ostacoli che impediscono la realizzazione delle pari opportunità.
Promuove azioni positive al fine di favorire la presenza e l'impegno delle donne in tutti gli ambiti della vita sociale.
Il Comune per favorire l'efficienza e la "prossimità" dei servizi attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni, l’Unione dei Comuni, la Provincia e la Regione.
II Comune inoltre dialoga, collabora e si confronta altresì con la Regio Insubrica e con i Comuni del Canton Ticino su tematiche condivise.
Art. 4
DOVERI
I cittadini hanno il diritto di conoscere il presente Statuto ed il dovere di osservarlo.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, onestà e responsabilità.
Art. 5
GARANZIA DEI DIRITTI
Tutti i cittadini hanno il diritto di accedere ai servizi del Comune
E' interesse del cittadino, singolo o associato di esercitare il diritto di partecipazione all'attività amministrativa.
Il Comune garantisce e regola la partecipazione popolare, l'accesso alle informazioni, l'accesso ai procedimenti amministrativi.
Il Comune concorre ad assicurare a tutti i cittadini uguali condizioni sociali, formative, culturali, di espressione delle idee, dei valori, della pratica religiosa e di accesso al lavoro; opera per rimuovere ogni discriminazione e forma di emarginazione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti individuali e collettivi,
Art. 6
IDENTITA' CITTADINA E SOCIALE
Il Comune, nel promuovere la specificità e l'identità locale, rispetta le culture civili e religiose, individuali e collettive, nel rispetto delle tradizioni storiche locali.
Fa proprio il contributo che le diverse culture possono dare alla promozione del bene comune. Riconosce ai cittadini, alle famiglie, alle organizzazioni quelle attività che sono dirette al bene della comunità.
II Comune riconosce e tutela la specificità del suo territorio e collocazione oro-geografica privilegiando le proprie peculiarità legate al lago ed alla montagna.
Art. 7
DIRITTO ALL'AMBIENTE
II Comune ispira la propria azione al rispetto degli equilibri ecologici capaci di garantire la vita presente e futura.
La comunità locale ha il dovere di favorire e concorrere alla realizzazione di iniziative e interventi finalizzati alla valorizzazione del territorio e ad uno sviluppo sostenibile.
Spetta al Comune, nell'ambito delle proprie competenze, promuovere ed attuare un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo al fine di prevenire la lesione ambientale nell'interesse della collettività.
Art. 8
DIRITTI DELLA PERSONA
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale.
II Comune concorre a tutelare la vita umana promuovendo e sviluppando a tale fine adeguati servizi sociali e sanitari.
Riconosce i diritti del minore e tutela dell’infanzia promuovendo politiche socio-educative.
Afferma la parità uomo-donna.
Recepisce la carta dei diritti del malato.
Promuove la valorizzazione delle risorse dell'anziano.
Art. 9
TRADIZIONI DEMOCRATICHE
II Comune ispira la propria azione al rispetto delle tradizioni civili e democratiche della sua comunità, ne recepisce gli ideali di pace e i valori di giustizia, di solidarietà e di cooperazione umana, espressione delle radici cristiane.
Favorisce l'incontro e la comprensione fra i popoli ed i singoli nel rispetto della persona umana e delle differenti tradizioni culturali, storiche e religiose.
Art. 10
STEMMA E GONFALONE
Segni distintivi della Citta di Cannobio sono lo Stemma ed il Gonfalone del Comune.
Lo stemma a costituito da uno scudo con croce rossa in campo bianco. Viene altresì richiamato il simbolo di origine di Cannobio: il canneto con l'inserimento di quattro rami di canna disposti nei quattro spazi bianchi.
II Gonfalone ripropone lo stemma del Comune sovrastato dalla scritta dorata "Citta di Cannobio" ed incastonato da un ramo di castagno a sinistra ed uno di alloro a destra. II tutto su di un drappo di colore bianco a sinistra e rosso a destra (i colori del Comune sono stati concessi nel sec. XIII da Ottone Visconti al borgo a seguito dell'aiuto ricevuto dai Cannobiesi nel 1276).
I bordi del gonfalone e le scritte sono donate.
Art. 11
TERRITORIO E SEDE
II Comune di Cannobio a una comunità organica ed integrata fra il capoluogo e le sue frazioni. II territorio comunale a delimitato dalla legislazione vigente.
TITOLO II
PRINCIPI PROGRAMMATICI
Art. 12
PROGRAMMAZIONE
II Comune di Cannobio adotta il metodo e gli strumenti della programmazione anche in cooperazione con gli altri comuni che insieme costituiscono un riferimento territoriale provinciale della regione.
II Comune di Cannobio si attiene al principio della leale collaborazione assumendo quale criterio quello della consultazione con i Comuni vicini, all’Unione dei Comuni e con gli altri Enti locali attori sul territorio d'interesse.
Art. 13
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
II Comune di Cannobio considera il proprio territorio bene primario da valorizzare e tutelare. Definisce ed attua, attraverso gli strumenti urbanistici, un organico assetto del territorio, avuto riguardo alla tutela dell'ambiente, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e delle attività artigianali, turistiche, commerciali ed agricole di cui assicura il rispetto.
Definisce ed attua piani di difesa del suolo, del sottosuolo e del patrimonio naturale finalizzati a prevenire ed eliminare ogni forma di degrado e di inquinamento atmosferico, idrico ed acustico.
Tutela e valorizza il patrimonio storico, artistico ed archeologico predisponendo piani e strumenti idonei alla sua difesa, garantendo il godimento da parte della collettività. Attua interventi che favoriscono il diritto di abitazione.
Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite da piani pluriennali di attuazione.
Assicura il rispetto delle prescrizioni e delle istituzioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche, coordinando lo sviluppo dei servizi pubblici a favore della popolazione residente nel capoluogo e nelle frazioni per favorire lo sviluppo della comunità integrata ed organica.
Valorizza il proprio territorio come centro per attività di protezione civile, di sicurezza e tutela ambientale predisponendo idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità sostenendo altresì la formazione di gruppi di volontariato inseriti nella struttura locale di Protezione civile.
Art. 14
SVILUPPO ECONOMICO
Il Comune indirizza e favorisce l'organizzazione dell'apparato distributivo commerciale al fine di garantire la funzionalità, la produttività del servizio e la tutela del consumatore.
Promuove lo sviluppo dell'agricoltura e dell'artigianato.
Adotta iniziative per stimolare le attività e promuove il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e recettivi.
Art. 15
TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIALI
Il Comune di Cannobio concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute e tutela il benessere psicofisico dei cittadini per la salute e la sicurezza dell'ambiente e dell'abitazione.
Attua programmi e promuove interventi sociali perseguendo la prevenzione dell'emarginazione e la tutela degli anziani, della maternità oltre alla prima infanzia dei soggetti deboli.
A tal fine realizza strumenti organizzativi in grado di assicurare la conoscenza delle situazioni di rischio sociale e di assicurare il massimo recepimento delle istanze.
Vigila affinché i cittadini abbiano servizi sia sanitari,
sia sociali sempre più funzionali ai bisogni al fine di limitare le situazioni di rischio e di disagio.
Art. 16
FORMAZIONI ASSOCIATIVE
Le formazioni associative hanno rapporti con il Comune e con i suoi enti strumentali improntati al rispetto della reciproca autonomia e possono iscriversi in un apposito albo comunale.
I rapporti con il Comune e I' istituzione dell'Albo sono disciplinati dal regolamento.
Art. 17
PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI
E DELLO SPORT
Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
Incoraggia e favorisce lo sport.
Sostiene e promuove pubblicazioni relative al territorio ed alla sua conoscenza.
Per il raggiungimento di tali finalità favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso ai cittadini come singoli ed associazioni.
Predispone gli strumenti per agevolare i disabili nell'esercizio del diritto all'attività motoria, alla pratica degli sports e al godimento del tempo libero.
Collabora con enti di promozione sportiva, riconosce e sostiene l'associazionismo ricreativo e sportivo con particolare riguardo alla terza età.
Art. 18
I GIOVANI
II Comune affida ai giovani il compito di rinnovare e perpetuare i principi posti alla base dello Statuto e della vita della comunità consegnando loro copia
dello statuto nel compimento del 18° anno in una manifestazione da tenersi presso la residenza municipale.
Ne promuove la formazione nel rispetto dello sviluppo della persona ed auspica che l'inserimento nel mondo del lavoro avvenga sulla base delle capacità, del merito e del bisogno individuale.
Opera per il superamento delle emarginazioni di ordine economico, sociale e culturale e promuove adeguate iniziative per eliminare ogni causa; in particolare modo opera per impedire la diffusione della tossicodipendenza.
Promuove gli scambi culturali e di esperienze fra i giovani della città e di altre realtà nazionali ed estere, le attività culturali dei singoli e delle associazioni giovanili.
Realizza e rende funzionali spazi associativi per il raggiungimento della migliore espressione individuale e collettiva.
TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Art. 19
PARTECIPAZIONE POPOLARE
E LIBERE FORME ASSOCIATIVE
Il Comune di Cannobio ispira la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, garantendone
l'effettivo esercizio.
Riconosce il valore delle libere forme di organizzazione dei cittadini e vede nella cittadinanza attiva uno strumento essenziale per mettere al centro della vita della comunità locale la tutela dei diritti e per estendere l'efficacia della democrazia.
Favorisce perciò la formazione di organismi a base associativa a sostegno di gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi e simili.
Art. 20
CONSULTAZIONI
Il Comune di Cannobio favorisce la consultazione dei cittadini sugli indirizzi politici e programmatici, attraverso il referendum nonché mediante strumenti idonei a conoscere l'orientamento dei cittadini anche per specifiche categorie o settori di esse come disciplinato dall'apposito regolamento.
Il Consiglio Comunale, le Commissioni consiliari e la Giunta possono disporre audizioni delle forze economiche, produttive, di soggetti singoli e associati che possono contribuire, con il loro apporto conoscitivo e con la loro esperienza, alla formazione delle decisioni.
Art. 21
ISTANZE - PETIZIONI - PROPOSTE
I cittadini singoli e associati possono presentare agli organi comunali istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi.
Alle istanze, petizioni proposte deve essere data risposta entro 60 giorni.
Il Regolamento disciplina le modalità per l'acquisizione delle stesse, nonché l'iter procedurale e la comunicazione degli atti adottati e dei motivati dinieghi.
Art. 22
REFERENDUM CONSULTIVO
Il referendum consultivo è strumento di partecipazione del cittadino.
È ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale.
Il referendum è indetto dal Sindaco e deliberato dal Consiglio Comunale sotto forma di quesito esposto in termini chiari ed intelligibili ed è svolto secondo i principi della massima semplicità delle forme entro quattro mesi dalla richiesta il relativo procedimento è disciplinato dall'apposito regolamento.
Art. 23
PARTECIPAZIONE
AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Il Comune nel procedimento che incide su situazioni giuridiche soggettive o interessi diffusi dei cittadini attraverso i propri rappresentanti deve favorire la partecipazione degli interessati mediante la divulgazione pubblica dei propri intenti e la conoscenza.
Prevede la partecipazione degli interessati attraverso la visione degli atti e la presentazione di memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare, nell'osservanza dei diritti stabiliti dalla Legge.
In attuazione delle leggi statali, il Regolamento disciplina il diritto di accesso dei cittadini singoli o associati e il rilascio di copie degli atti, individua i responsabili di procedimenti, detta norme per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti, delle procedure e sull'ordine di esame delle domande; assicura il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni nel rispetto delle normative vigenti.
Art. 24
DIRITTO DI INFORMAZIONE
Il Comune garantisce e promuove il diritto ad un'informazione completa sull'attività dell'Amministrazione.
Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per legge o per effetto di motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti temporaneamente l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto di riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa, è garantito ai cittadini singoli o associati il diritto di prendere in visione gli atti stessi dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal Regolamento.
TITOLO IV
ORGANI DEL COMUNE
Art. 25
ORGANI
Sono organi elettivi del Comune il Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio Comunale ed il Sindaco. II Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che viene presieduto da un Presidente.
Il Consiglio Comunale ha autonomia organizzativa e funzionale in conformità alla legge. Il Consiglio Comunale elegge il Proprio Presidente nella modalità previste dalla legge
La Giunta è l'organo esecutivo che collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e concorre all'attuazione dell'indirizzo politico e amministrativo.
Ai membri di Giunta il Sindaco può conferire, con proprio decreto
deleghe ed attribuzioni e poteri relativi a materie, mezzi, funzioni, settori di attività e progetti.
La delega può essere in qualunque momento revocata con un decreto anche per il venir meno del rapporto di fiducia.
Il Sindaco è il rappresentante legale dell'Ente.
Art. 26
CONSIGLIO COMUNALE
Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, di programmazione e promuove le attività di controllo necessarie per la corretta attuazione delle linee programmatiche.
Nel regolamento sono definite le modalità per l'esercizio delle attribuzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo, nonché quelle relative al funzionamento degli organi consiliari.
L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono disciplinati dalla legge. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
Art. 27
CONVOCAZIONE
La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata e presieduta dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale comprende le trattande riservate alla convalida degli eletti, al giuramento del Sindaco, alla comunicazione al Consiglio Comunale da parte del Sindaco della Giunta da esso nominata unitamente alla proposta degli indirizzi generali e di governo.
Nella seduta consigliare immediatamente successiva alla prima si procede all’elezione del Presidente del Consiglio Comunale, che viene eletto a maggioranza assoluta dei membri assegnati. Il Consiglio comunale successivo al primo è convocato e presieduto dal Presidente, cui compete, altre siĚ€, la fissazione del giorno dell'adunanza. Esso si riunisce almeno 4 (quattro) volte all'anno per il bilancio preventivo, il rendiconto, gli equilibri di bilancio e per l’assestamento di bilancio. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
a) per iniziativa del Presidente;
b) su richiesta del Sindaco.
c) per iniziativa della Giunta e di un quarto dei consiglieri in carica.
In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.
In assenza del Presidente, il Consiglio comunale è presieduto dal Consigliere Anziano presente.
E’ Consigliere Anziano, il Consigliere che, alle elezioni, ha ottenuto la cifra individuale più alta (voti di lista più voti di preferenza).
L'ordine del giorno viene proposto dal Presidente del Consiglio Comunale alla conferenza dei Capi gruppo consiliari.
Art 28
LAVORI CONSILIARI E VOTAZIONI
Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati, salvo i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata.
Per quanto riguarda il funzionamento del Consiglio Comunale si rinvia al regolamento comunale. Le votazioni hanno luogo con voto palese; il regolamento stabilisce i casi in cui si vota a scrutinio segreto.
Si computano per determinare la maggioranza dei votati coloro che si astengono.
Art. 29
PUBBLICITA' DELLE SEDUTE
Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche di regola avvengono nella sala consiliare sita nella residenza municipale ma è fatta salva la possibilità di convocare anche il Consiglio Comunale in altre sale presenti nel territorio.
Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio Comunale si riunisce in seduta segreta.
Art. 30
CONFERENZA DEI CAPOGRUPPI
La Conferenze è composta dal Sindaco e dai Capigruppo del Consiglio Comunale.
Le funzioni e le competenze della conferenza sono stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.
Art. 31
COMMISSIONI CONSILIARI
Il Consiglio Comunale istituisce le commissioni consiliari.
La composizione, il numero, le competenze e le modalità di funzionamento delle Commissioni consiliari sono disciplinate dal regolamento.
Nell'ambito delle rispettive competenze le commissioni consiliari riferiscono periodicamente al Consiglio Comunale, sull'attività amministrativa del Comune e dei suoi uffici, sull'attuazione del programma e sull'attività delle istituzioni, consorzi, aziende e società appartenenti al Comune. Gli osservatori e le consulte possono essere istituiti secondo le modalità stabilite dal regolamento, per svolgere studi su materie di particolare interesse per il Comune.
Le Commissioni Consiliari hanno un gettone di partecipazione per i membri pari a quello di una normale sessione del Consiglio Comunale.
Art. 32
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI
I consiglieri rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
Ogni consigliere, secondo le procedure stabilite dal regolamento, e nell'ambito del potere di vigilanza inerente al mandato, ha diritto di:
- esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio Comunale;
- formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni;
- ottenere informazioni e copie di atti e documenti utili all'espletamento del mandato senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.
I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute ordinarie consecutive del Consiglio Comunale sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale devono essere indirizzate al Sindaco, presentate per iscritto al protocollo dell'Ente ed immediatamente protocollate secondo l'ordine di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
Il Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei dimissionari con separate deliberazioni.
Art. 33
GRUPPI CONSILIARI
I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Ciascun gruppo consiliare è composto da almeno due consiglieri.
In deroga a quanto previsto dal precedente comma, è ammessa la costituzione in gruppo anche di un solo consigliere, quando risulti l'unico eletto di una lista.
I consiglieri che non aderiscono ad alcun gruppo consiliare confluiscono nel gruppo misto che ha rilevanza esclusivamente ai fini della partecipazione alla conferenza dei capigruppo.
Art. 34
IL SINDACO
Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge.
Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta, unitamente alla proposta degli indirizzi generali e di governo e al giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana.
Le cause di ineleggibilità, incompatibilità ed incandidabilità sono disciplinate dalla legge. Il Sindaco assume tutte le proprie funzioni al momento della proclamazione che avviene immediatamente al termine delle operazioni di voto.
Il Sindaco resta in carica cinque anni dall'avvenuta proclamazione.
Gli adempimenti, la cessazione e la rimozione del Sindaco, sono disciplinati dalla legge.
ART. 35
ATTRIBUZIONI DEL SINDACO
Il Sindaco è il responsabile del Comune ed è rappresentante dell'Ente locale verso l'esterno.
Il Sindaco nomina la Giunta, i Capi-settore ed il Segretario Comunale.
Il Sindaco sovraintende, dando i necessari impulsi, l'attività gestionale del Comune.
Il Sindaco convoca e preside la Giunta ed il Consiglio Comunale.
Il Sindaco nomina, delega e revoca, i rappresentanti
del Comune in seno ad enti, aziende ed Istituzioni.
Il Sindaco svolge le attribuzioni di cui all'art. 50 del T.U. e quelle riservate dalle leggi, dallo Statuto e
dai Regolamenti.
Art. 36
COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA
La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di 4 assessori.
Non vi è incompatibilità tra la carica di Assessore e quella di Consigliere nel caso in cui gli Assessori vengano scelti tra Consiglieri.
Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.
Le variazioni nella composizione numerica e nominativa dei componenti, sono altresì rese note nella prima seduta consiliare utile e successiva alle variazioni intervenute.
Possono essere eletti alla carica di Assessore, anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
Può essere nominato in aggiunta, all'interno della Giunta un solo Assessore esterno.
Art. 37
COMPETENZE
La Giunta Comunale ha competenze residuali che la legge non attribuisce espressamente al Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario o ai Funzionari Dirigenti, ha inoltre le competenze esclusive che la legge gli attribuisce in materia finanziaria, di programmazione di opere pubbliche, e personale: esercita inoltre attività propositiva e di impulso nei confronti dell'attività consiliare.
La Giunta rimane in carica sino all'insediamento dei successori nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge.
TITOLO V
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI
Art. 38
CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE L'organizzazione degli uffici e servizi e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e si informa a criteri di buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza.
Il personale opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini.
L'assetto organizzativo, aperto all'interazione con gli altri livelli istituzionali e con i soggetti della società civile, è determinato secondo rispondenza alle funzioni di cui l'Ente è titolare e ai programmi dell'Amministrazione.
La struttura organizzativa dell'Ente è impostata in settori, uffici e servizi.
I responsabili di settore sono nominati dal Sindaco nel rispetto delle norme di legge e statutarie.
Art. 39
CONTENUTI DELLA RESPONSABILITÀ
DI GESTIONE AMMINISTRATIVA
La responsabilità gestionale è attribuita ai responsabili di settore, cui spetta garantire piena concordanza con gli obiettivi e le scelte degli organi istituzionali.
Il responsabile di settore, nell'esercizio della propria responsabilità, ha autonomia nella gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuibili al settore, ed allo stesso compete:
compiere istruttorie e preparare l'attività
decisionale degli organi politico-istituzionali, esprimendo ed elaborando pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti amministrativi e regolamentari;
predisporre gli strumenti e le modalità tecniche per realizzare gli indirizzi e gli obiettivi dell'Amministrazione;
delineare e proporre piani di intervento e ipotesi anche alternative di soluzione per i problemi incombenti sottoposti dagli organi politico-istituzionali, individuando i tempi le modalità di azione e le risorse necessarie;
gestire il personale e le risorse tecnico strumentali affidate, svolgendo anche gli atti amministrativi necessari;
razionalizzare, standardizzare e semplificare i metodi di lavoro e le procedure operative curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie;
curare il processo operativo, intervenendo nei punti di incertezza e di crisi, correggendo quando necessario l'impostazione inizialmente adottata; verificare e controllare i risultati degli interventi, sia nei momenti intermedi che finali dei processi operativi;
curare e svolgere tutti i procedimenti amministrativi necessari allo svolgimento delle attività precedentemente indicate.
II Responsabile di settore risponde del proprio operato al Sindaco ed al Segretario.
Art. 40
IL SEGRETARIO
Il Segretario collabora con il Sindaco e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di settore ne coordina l'attività garantendone la sfera di autonomia gestionale, al fine del conseguimento degli obiettivi determinati dagli organi di direzione politica;
Il Segretario, in conformità alle attribuzioni di Legge e dello Statuto, oltre a garantire la legittimità dell'azione amministrativa e svolgere le funzioni di consulenza, esercita le funzioni e attribuzioni di cui all'art.97 del DLGS 267/00;
Il Sindaco può conferire al Segretario le funzioni di Direttore Generale con le attribuzioni di legge, ai sensi dell' art, 108 del DLGS 267/00.
Art. 41
IL VICE SEGRETARIO
Un funzionario direttivo, in possesso del diploma di laurea, oltre alle attribuzioni specifiche per il posto ricoperto, può essere incaricato dal Sindaco a svolgere funzioni vicarie o ausiliarie del Segretario Comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza ed impedimento per motivi di fatto e di diritto del titolare dell'ufficio.
Art. 42
SETTORE
La struttura organizzativa del Comune è suddivisa in primo luogo in settori.
Il settore è punto di riferimento per:
la gestione di servizi e/o interventi integrati sia di carattere finale che di prevalente utilizzo interno; la verifica e valutazione dei risultati degli interventi; l'elaborazione di programmi operativi di attività e piani di lavoro;
le interazioni tra indirizzo politico e apparato tecnico professionale;
le eventuali definizioni di budget economici e sistemi di controllo di gestione.
Art. 43
IL RESPONSABILE DI SETTORE
I responsabili di settore sono nominati dal Sindaco.
Al responsabile di settore sono attribuite tutte le competenze prive di discrezionalità politica, salvo contraria disposizione di legge o dello statuto, in particolare:
Partecipa attivamente alla definizione degli obiettivi ed indirizzi programmatici sviluppando proposte;
gestisce il personale del Settore, per il quale costituisce il diretto referente gerarchico;
assume la responsabilità dei procedimenti di competenza del Settore;
assume gli impegni di spesa;
adotta le determine a contrattare;
stipula i contratti in rappresentanza dell'Ente; adotta
i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e da atti generali di indirizzo;
emette i provvedimenti restrittivi (ordinanze, sanzioni) privi di discrezionalità politica, fatta eccezione per i casi riservati dall'ordinamento al Sindaco in veste di Ufficiale di Governo.
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI
Art. 44
MODIFICA DELLO STATUTO
Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura prevista dal Testo Unico per gli Enti Locali.
Art.45
ENTRATA IN VIGORE
Il presente Statuto è pubblicato nel BUR ed affisso all'Albo Pretorio Comunale per trenta giorni consecutivi.
Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
Il presente Statuto entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.