Descrizione
Ai proprietari dei terreni confinanti con strade statali, provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico, marciapiedi e piste ciclabili situati nel territorio del comune di Cannobio di provvedere a:
- Taglio dell’erba e della vegetazione in genere, rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private, nelle aree prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
- Regolazione delle siepi radicate sui propri fondi che invadono i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale o creano ostacoli e limitazioni ai mezzi di manutenzione delle strade medesime;
- Taglio dei rami delle piante radicate sui propri fondi e che si protendono oltre il ciglio stradale o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità della strada;
- Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio promananti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- di provvedere al taglio di tutte le piante che insistono sulla fascia di rispetto di mt. 3 (tre/00) dal bordo esterno della carreggiata (misurata orizzontalmente dal confine di proprietà stradale) e alla rimozione di ogni alberatura che per essiccamento e forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione in previsione di eventi meteorologici avversi;
- NEI BOSCHI come disciplinati dalla L.R. 10 febbraio 2009, n.4 e dal Regolamento forestale D.P.G.R. 20 settembre 2011 n.8/R e ll.ss.mm.ii E NELLE AREE BOSCATE, tagliare, entro una fascia di 3 metri a monte e a valle della sede stradale, misurata orizzontalmente a partire dal confine di proprietà stradale, tutte le piante morte in piedi, fortemente inclinate verso la sede stradale e/o aventi diametro misurato a 1,40 m dal suolo inferiore a 22 cm nonché le specie arbustive;
- Regolazione, sagomatura delle scarpate e dei cigli;
- Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile;
- Chiunque viola le disposizioni dell’ORDINANZA è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75 a Euro 500 – calcolata in Euro 150 ai sensi della Legge 689/81;
- Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
- Adottare comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.
I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi ai lati delle strade dovranno essere eseguiti ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi.
Si avverte che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorsi inutilmente i termini sopra indicati, procedere d’ufficio, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, per eseguire i lavori necessari a spese degli inadempienti, ricorrendo anche all’assistenza della Forza Pubblica.
Il tutto come sopra specificato, fatta salva ogni azione contravvenzionale al riguardo e ferme restando le responsabilità civile e penale dei proprietari stessi per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza, oltreché dal mancato rispetto degli obblighi imposti ai proprietari dei fondi confinanti le pubbliche vie previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia.




